1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23 i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione previsti dall'articolo 137.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 138;
b) riesamina le misure volte a eliminare o a ridurre i rischi ai sensi degli articoli 139 e 140;
c) tiene conto del parere del medico competente ai fini dell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o per ridurre il rischio;
d) prende le misure necessarie affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subìto un'esposizione simile.